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Agriturismo, in campo la semplificazione
RIFORME - La legge quadro in vigore da marzo rende più accessibile un'attività con un volume d'affari annuo di quasi 900 milioni
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Articolo per Il Sole 24 ore
Agriturismo
Dopo oltre vent'anni si cambierà pagina per le circa 15 mila aziende agrituristiche italiane autorizzate, che secondo stime Agriturist (nelle schede i dati Regione per Regione), muoveranno nel 2006 un giro di affari di 883 milioni di euro, con 11,5 milioni di pernottamenti. E che piacciono sempre più anche per i benefici fiscali.
È stata infatti varata la nuova legge quadro (n. 96 del 20 febbraio 2006) che va a sostituire la precedente disciplina, risalente al 1985. Le Regioni, che continuano ad avere un'ampia autonomia nel settore, sono chiamate ad adeguare le leggi e i loro regolamenti di attuazione alle nuove norme nazionali entro sei mesi.
Semplificazione. Perno della nuova norma è una notevole semplificazione burocratica: le aziende più piccole, cioè quelle fino a dieci posti letto e altrettanti "coperti" a tavola, sono dispensate da diversi obblighi. Il primo tra tutti quello di dimostrare che l'attività agricola è preponderante rispetto a quella agrituristica, attraverso complicatissimi calcoli. Questi ultimi sono in genere incentrati su tabelle che quantificano il tempo medio, in giorni di lavoro annui, necessario per la coltivazione di un ettaro di terreno, a seconda delle varie colture. Tale tempo viene poi confrontato a quello medio necessario per occuparsi degli ospiti, raffrontandolo alle varie attività aziendali (gestione posti letto, ristorazione "fredda" e "calda", attività culturali , ricreative e didattiche, degustazione prodotti aziendali, ippoturismo e via elencando).
Poi, i piccoli agriturismi potranno utilizzare la cucina di casa per dare piatti caldi, e sarà sufficiente dimostrare la semplice abitabilità dei locali, senza dover per questo sottostare a complesse prescrizioni previste per le locazioni alberghiere o quelle simili (sanitarie, antincendio o di abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio). La novità non è di poco conto, se si tiene in considerazione il fatto che , in media, un agriturismo offre tra i 12 e i 13 posti letto.
Ma anche le aziende più grandi beneficiano di una radicale semplificazione: per vararne una, dando immediato avvio all'esercizio, basterà una semplice "comunicazione di inizio attività". Il Comune avrà tempo sessanta giorni per formulare motivati rilievi al piano aziendale. Non solo: la sospensione dell'attività sarà possibile solo in caso di gravi carenze o irregolarità.
Nuovi criteri. La nuova norma-quadro suggerisce alle Regioni criteri un po' meno rigidi nello stabilire che la provenienza delle materie prime per i pasti debba essere di origine aziendale o comunque regionale tipica, da singoli produttori della zona. Altre semplificazioni sono:
1) maggiore flessibilità sui requisiti igienico-sanitari delle costruzioni edilizie (altezze dei locali, aero-illuminazione) qualora i rustici abbiano valenze architettonico-agricole che verrebbero stravolte;
2) possibilità di svolgere attività ricreative e culturali anche slegate dall'ospitalità alberghiera e dai pasti;
3) fine del divieto (previsto dall'abrogata legge n. 730/85) di adibire a ospitalità le costruzioni diverse da quelle di abitazione dell'imprenditore, ma ancora coinvolte nella gestione del fondo;
4) possibilità di svolgere l'attività agrituristica tutto l'anno e di sospenderla brevemente senza comunicazione al comune.
5) introduzione tra le attività agrituristiche di quelle di pesca-turismo (già prevista in alcune regioni).
Restano altri obblighi, come quello della comunicazione delle tariffe massime, entro il 31 ottobre di ogni anno.
La principale ambiguità della norma quadro è in un aggettivo, contenuto nella frase che impone alle Regioni di adeguarsi ai suoi "principi fondamentali". L'interpretazione su che sia, o non sia, "fondamentale" è aperta e forse creerà occasioni di conflitto tra Stato e Regioni.
Agevolazioni fiscali. I benefici fiscali non sono stati cambiati dalle nuove norme. Chi esercita l'attività agrituristica, salvo eccezioni (società di capitali e cooperative, per esempio), può determinare il reddito applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività del 25 per cento, mentre resta tenuto a determinare in modo analitico i redditi propriamente agricoli.
Può determinare anche l'Iva relativa alle operazioni imponibili riducendola in misura pari al 50 per cento del suo ammontare . In alternativa può esercitare l'opzione della determinazione analitica di redditi e Iva per un triennio (scelta in genere meno vantaggiosa, salvo all'inizio dell'attività, quando si dovesse sopportare un forte investimento iniziale in arredi ed elettrodomestici).
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
- Ricettività. Quota massima per struttura: 25 posti letto in Piemonte. 10 posti per il solo affitto di alloggi, 16 per bed and breakfast, mezza pensione o completa (bambini sotto i tre anni esclusi) in Valle d'Aosta, dove il soggiorno massimo è di tre mesi consecutivi e l'apertura minima è di nove mesi l'anno, salvo le aziende impossibilitate in inverno
- Campeggio. 3 piazzuole, elevabili fino a 10 per non più di 30 persone, in alternativa ai posti letto (Piemonte). Non previsto in Valle d'Aosta.
- Ristorazione. 60 coperti max in Piemonte (deroghe per le scolaresche), 30 in Valle d'Aosta.
- Agevolazioni. In Valle d'Aosta è strutturato un complesso meccanismo di incentivi, in cui possono integrarsi contributi in conto capitale e mutui quindicennali a coprire fino al 100% degli investimenti. In Piemonte gli incentivi sono promossi ai sensi della Lr n. 75/1996 e possono essere previste deroghe alle leggi urbanistiche nelle altezze dei locali e nell'illuminazione.
LOMBARDIA
- Ricettività. Nell'agriturismo in famiglia, 10 persone al giorno al massimo. In quello aziendale, 30 persone tra stanze e campeggio.
- Ristorazione. Almeno il 50% di produzione aziendale, in termini di valore, più un 20% di locale. Limite di 20 posti/pasto e 40 coperti/giorno nel turismo famigliare, che sale a 80 posti/pasto e 160 coperti/giorno in quello aziendale.
- Locali. Turismo famigliare: una stanza letto accessibile ai disabili; aziendale: una unità autonoma. Requisiti igienico sanitari minimi previsti per le abitazioni. Anche i campeggi hanno lo stesso trattamento normativo delle strutture turistiche simili. - Classificazioni. Previsti ben 14 diversi indirizzi di specializzazione (per esempio solo pernottamento, sportivo, ricreativo, salutistico, ittituristico, ippoturistico, venatorio). .
TRENTINO-ALTO ADIGE
- Ristorazione. A Trento, 30% di materie prime aziendali e almeno 80% di prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli. A Bolzano, 50% di produzione aziendale, più un 40% da produttori locali. Massimo trenta posti a sedere. Per il resto vale la legge 13/92.
- Locali. In provincia di Trento è possibile utilizzare anche locali fuori dall'azienda, purché nel comune o in uno limitrofo anche in zone non agricole.
- Ricettività. Quote massime per struttura: a Trento 15 camere, 6 appartamenti per un totale di 30 posti letto più 7 piazzuole per complessive 20 persone. A Bolzano le regole sono in genere quelle della legge 12/95: massimo 6 camere o 4 appartamenti.
- Agevolazioni. A Bolzano, fino al 50% delle spese ammesse.
VENETO
- Ricettività. Quote massime per struttura: 30 posti letto in edifici più 30 in campeggio.
- Ristorazione. Fino a 60 posti a tavola si può aprire la ristorazione per 210 giorni all'anno; se ci sono 80 posti, l'apertura è limitata a 160 giorni all'anno. Tali limiti sono incrementabili del 20% per gli ospiti fissi.
- Immobili. Agibilità tipica delle abitazioni. Le dotazioni minime sono specificate nel regolamento.
- Agevolazioni. Concessioni edilizie per la ristrutturazione gratuite se la proprietà non è ceduta per almeno 10 anni. Contributi fino a 20mila euro (singoli) o 40 mila euro (cooperative) per restauro, arredamento e attrezzature. Incremento del tetto del 25% in zone montane e svantaggiate.
880 - Gli agriturismi nella regione
FRIULI-VENEZIA GIULIA
- Immobili. Oltre quelli sul fondo, anche altri utilizzati da almeno 3 anni in connessione con l'attività agricola, purché a tale funzione siano destinati per 10 anni (pena il versamento degli oneri non pagati per le agevolazioni urbanistiche previste in questi casi).
- Ricettività. Massimo 15 stanze con 30 posti letto. Campeggi: massimo 20 piazzole per 210 giorni all'anno. Requisiti igienico-sanitari tipici delle abitazioni, ma quelli delle malghe sono "abbassati" a quelli dei rifugi escursionistici. 5% dei posti letto accessibili a persone fisicamente impedite.
- Agevolazioni. In conto interessi o capitale, sino al 60% delle spese ritenute ammissibili per i comuni svantaggiati, sino al 40% negli altri casi. Occorre mantenere l'attività per almeno 10 anni.
- Ristorazione. 85% di materia prima aziendale e locale: altri parametri dipendono dalla dislocazione e dall'ampiezza dell'azienda. Max 210 giorni/anno di apertura del ristorante (limite solo per chi sta sotto i 500 metri di altitudine).
LIGURIA
- Ricettività. Sono ammessi al massimo 24 ospiti.
- Ristorazione. Sono concessi al massimo 52 coperti e le pietanze devono essere di derivazione locale per il 50% del valore.
- Immobili. Sono ammessi anche quelli dell'imprenditore nel comune o in uno limitrofo.
- Agevolazioni. Riduzione delle cubature previste dalle norme
entro il limite di 18 metri cubi per posto letto (camera singola) o 13 metri cubi per posto letto (camera doppia).
Sono inoltre previsti contributi con priorità alle aziende biologiche che si perdono in caso di cambio d'uso prima di 10 anni.
325 - Gli agriturismi nella regione
EMILIA-ROMAGNA
e servizi agrituristici.
- Ricettività. Sono previste al massimo 8 camere, elevabili a 10 piazzole per campeggio.
Tali limiti sono elevabili, rispettivamente, a 15 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente interesse agrituristico, che sono quelle svantaggiate, montane, nei parchi o individuate dal Piano paesistico.
- Immobili. I requisiti igienico-sanitari sono quelli validi per le abitazioni.
È utilizzabile l'abitazione dell'agricoltore fuori dal fondo, se posta nel comune o in quelli confinanti.
- Agevolazioni. Contributi fino al 20 per cento della spesa, che salgono
al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico.
Questi benefici devono essere rimborsati per cambio di attività nel decennio o vendita degli immobili
- Altro. La Delibera di giunta n. 389 del 1º marzo 2000 fissa i criteri di classificazione.
696 - Gli agriturismi nella regione
TOSCANA
- Ricettività. Due i tetti: 30 o 40 posti letto a seconda del tipo di immobili destinati all'ospitalità (esclusi i lettini aggiuntivi per bambini di età non superiore a dodici anni). In spazi aperti, solo per aziende con almeno 2 ettari contigui nel limite di: 24 ospiti e 8 tra tende e caravans.
- Ristorazione: è un'attività complementare, possibile solo per gli ospiti fissi o per quelli coinvolti in attività sportive, turistiche o culturali (salvo le aree montane svantaggiate). La provenienza dei prodotti va indicata agli ospiti per iscritto. Il regolamento detta i criteri costruttivi di sale da pranzo e cucine.
- Locali. Almeno un bagno ogni quattro persone. Il regolamento prescrive l'ampiezza delle stanze, i requisiti dei bagni e dell'arredamento.
UMBRIA
- Ristorazione. 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. Nessun limite per la prima colazione (che resta comunque obbligatoria)
- Immobili. Se il fondo ne è sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché siano nelle zone di prevalente interesse agrituristico e i terreni ricadano nello stesso comune o nel limitrofo e l'edificio sia connesso con l'attività agricola.
- Agevolazioni. In caso di ristrutturazioni, possono essere previste deroghe ai limiti di altezza e di superficie e ai rapporti di aero-illuminazione dei regolamenti edilizi. I contributi sono decisi ogni tre anni dal Consiglio regionale e indirizzati prioritariamente alle aree rurali da rivitalizzare.
MARCHE
È presupposta per gli agriturismi di piccole dimensioni (fino a 8 posti letto, 4 piazzuole campeggio
e 16 pasti giornalieri). Altrimenti va calcolata in rapporto alle ore lavoro, secondo i criteri dettati dal regolamento di attuazione della legge.
- Ricettività. Sono previsti al massimo 35 posti letto e 12 piazzole (purché esistano almeno 3 ettari aziendali). Il tetto è innalzato a 50 posti letto e 20 piazzole nelle aree montane, svantaggiate, dei parchi o di tutela integrale, con dimensione minima di 10 ettari.
- Ristorazione. 70 posti tavola che salgono a 90 se almeno il 50% dei prodotti è di produzione aziendale.
- Immobili. Sono fissate superfici minime per le stanze da letto, incrementati se l'altezza dei locali è inferiore a 2,5 metri.
Non si applicano le regole edilizie contro le barriere e a favore dei disabili nelle piccole aziende.
- Agevolazioni. Le concessioni edilizie sono gratuite per il recupero edilizio.
LAZIO
- Ricettività. Massimo 10 camere
e 30 posti letto. Si toccano le 12 camere con 40 posti letto negli edifici rurali che risultavano accatastati e non più utilizzati alla data del 31 dicembre 1985. Campeggi: 10 piazzuole con max 30 persone, se sono disponibili 5 ettari di terreno (2 ettari nelle zone svantaggiate).
- Ristorazione. Produzione aziendale e tipica al 70% del valore.
- Immobili. Anche in centro abitato, purché residenza dell'agricoltore nello stesso comune o limitrofo e purché il centro sia individuato da un apposito piano regionale. I requisiti urbanistici sono quelli degli immobili rurali.
- Agevolazioni. Previsti finanziamenti per ristrutturazioni ma anche per organizzazione di attività ricreative. Per gli imprenditori agricoli possono toccare il 45% per interventi strutturali e il 30% per gli altri (zone svantaggiate). Altrimenti, si scende rispettivamente al 35 e al 20 per cento.
370 - Gli agriturismi nella regione
CAMPANIA E CALABRIA
- Le condizioni degli incentivi. Sono precisate dalla circolare n. 739441/2004. I contributi in conto capitale toccano i 50% della spesa ammissibile (60% in montagna e 70-80% per gli allacciamenti alle utenze) per recupero e ampliamento delle costruzioni e sistemazioni dei locali per la vendita dei prodotti e delle aree di sosta dei campeggi, servizi compresi. Per la promozione si scende al 30% della spesa. Vi è vincolo d'uso agrituristico per 10 anni. I benefici non sono cumulabili con altri nazionali o regionali.
- Calabria. La norma in materia di agriturismo è stata abrogata nel 2000 e non più sostituita. Molte funzioni sono state però trasferite alle Province, che tra l'altro stanziano i contributi.
ABRUZZO E MOLISE
- Ricettività. Abruzzo: max 10 stanze e 30 posti letto più 30 posti in tenda-caravans. Molise: max 12 stanze da 24 posti letto oppure 30 persone in campeggio (purché si disponga di almeno tre ettari). In caso di ospitalità mista (camere + tende) max 8 stanze, 16 posti letto più 20 campeggiatori.
- Ristorazione. Abruzzo: 50 posti a sedere; Molise: 60% materia prima da azienda più il 25% dalla regione.
- Agevolazioni. In Abruzzo, contributi in conto capitale fino a 62 mila euro e fino al 40% della spesa ammessa (50% per le zone svantaggiate) o in conto interessi fino al 100%, per la ristrutturazione e anche per attività culturali, ricreative e sportive. Vincolo decennale di destinazione. In Molise si segue la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996. Esenzione dalle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche per aziende fino a 6 posti letto.
PUGLIA E BASILICATA
- Ricettività. In Basilicata massimo di 30 posti letto elevabili a 40 per le aziende con almeno 5 mila ore lavoro/annue e a 50 per quelle con almeno 10 mila ore lavoro.
- Agevolazioni. In Basilicata sono quelle stabilite dalla legge n. 36 del 2001 per il sostentamento dell'agricoltura.
In Puglia sono previsti contributi fino a un massimo del 60% della spesa, che salgono al 70% per la predisposizione di impianti tecnologici, attrezzature per il tempo libero e spazi attrezzati per il campeggio.
- Tipologie. In Basilicata rientrano nell'agriturismo anche il pescaturismo e l'ittiturismo, con lo stesso trattamento.
SICILIA
- Ricettività. Max 10 camere con 30 posti letto.
I locali devono essere sprovvisti di barriere architettoniche. Campeggi: limite di cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) per un totale di venti persone.
In caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti si sale a 30 camere con 70 posti letto e a 20 piazzole e 50 persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.
- Ristorazione. Semplice prevalenza delle materie prime locali. L'attività di ristorazione non può essere fornita senza quella di alloggio o campeggio.
- Agevolazioni. Sono stabilite per la ristrutturazione; l'acquisto di macchinari e arredi, la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il periodo 2000-2006 dalla legge 32/2000 (articolo 87). Decadono con il recupero di quanto erogato se vi è cambio d'uso prima di 10 anni.
SARDEGNA
- Ricettività. Quote massime per struttura: camere con 10 posti letto e 5 piazzuole con 15 campeggiatori (fino a 10 ettari); fino a 12 camere con 20 posti letto e 10 piazzuole con 30 campeggiatori (aziende più grandi, con incremento proporzionale).
- Ristorazione. Per gli ospiti più altri, fino al limite di 80 coperti.
- Agevolazioni. Deroghe decise dai Comuni ai limiti di altezze, areazione e illuminazione.
- Contributi. In conto mutuo o capitale in misura 35% per gli immobili e 20% per altri investimenti, che salgono, rispettivamente, al 45% e al 30% nelle aree svantaggiate. - Per 12 anni. Non ci possono essere cambiamenti di attività.