CILAS POSSIBILE SOLO SE RICHIESTA LA SANATORIA


Urbanistica in genere
Urbanistica in genere
La presenza di abusi sanabili in un condominio non esclude la possibilità di avviare i lavori connessi al superbonus. Resta possibile presentare la Cilas, purché in contemporanea arrivi anche la domanda di sanatoria. E purché gli interventi non partano prima che la situazione sia tornata legittima. Così Tar Toscana nella sentenza 306/2024, nella quale il Tribunale esamina il rapporto tra la maxi-agevolazione e le difformità.
Il caso riguarda un condominio sito  in provincia di Siena, nel quale è stata deliberata la realizzazione di lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e sismica per cui si era chiesto il superbonus. Sennonchè sull’edificio sono state riscontrate difformità di sagoma e prospetto rispetto a quanto previsto dalla licenza edilizia, (datata dicembre del 1958). Per questo, è stata presentata una domanda di accertamento di conformità, in base all’articolo 36 del Testo unico Edilizia: si tratta di una sanatoria legata alla cosiddetta doppia conformità. Insieme a questo, è stata depositata una Cilas, in modo da congelare le agevolazioni fiscali.