IL CREDITORE IPOTECARIO NON SUBISCE GLI EFFETTI DELLA CONFISCA


Compravendita
Compravendita Urbanistica in genere
Urbanistica in genere
 

Per Corte Costituzionale 03/10/2024, n.160, è costituzionalmente illegittimo l'art. 7 c. 3 L. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

È, altresì, incostituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 L. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 3 primo e secondo periodo DPR 380/2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire."