AFFITTI BREVI


Locazioni in genere
Locazioni in genere
Le locazioni transitorie di cui all’articolo 5 comma 1 della Legge 431/1998 e di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale 16 gennaio 2017 devono ritenersi escluse dall’obbligo del CIN, (Codice Identificativo Nazionale). Tanto più che l’articolo 2 comma 1 del Decreto ministeriale 16 gennaio 2017, salvo la contrattazione territoriale, non menziona tra le esigenze transitorie dei proprietari e dei conduttori quella turistica laddove fa riferimento (“a quelle derivanti da modalità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali”). In ogni caso, l’articolo 13 ter comma 1 del Decreto Legge 145/2023 recante “(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)” limita l’onere a determinate categorie di contratti: locazioni turistiche, locazioni brevi e altro. Dispone l’articolo 13 comma 1 ter del Decreto Legge 145/2023: “Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati”.