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Separazione e divorzio: differenze fondamentali
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Articolo per Il Sole 24 ore
Le stesse regole previste per la separazione valgono anche per il divorzio. Ma con due importanti eccezioni. La prima è che occorrerà, sempre e comunque, giungere alla separazione dei beni tra coniugi, se essi sono in comunione matrimoniale. La seconda è che è possibile giungere a un accordo economico definitivo (mentre quello previsto per la separazione è sempre transitorio e può essere cambiato con il mutare delle condizioni di vita).
Quindi i coniugi possono decidere di stabilire delle condizioni che varieranno via via con il tempo (assegno di mantenimento in variazione con il costo della vita e con i redditi di chi lo versa, assegnazione della casa fino all’indipendenza economica dei figli, eccetera). Oppure potranno stabilire condizioni definitive: per esempio il versamento di una forte somma di denaro una volta per tutte, l’intestazione definitiva a uno dei due dell’abitazione o di un altro immobile, e via elencando. In ogni caso il giudice deve decidere con sentenza se accettare o rifiutare, in tutto o in parte, l’accordo tra i coniugi.
Ovviamente il coniuge che si risposa dopo il divorzio perde il diritto all’assegno di mantenimento: non accade così, invece, per quello a favore dei figli, che va versato finchè ne avranno necessità.
Queste non sono le uniche distinzioni tra separazione e divorzio. Il coniuge separato ha infatti esattamente gli stessi diritti ereditari di quello “tradizionale” (salvo il caso, molto raro, dell'addebito della separazione). Ciò ha importanti conseguenze, anche rispetto alla casa. Per esempio, il coniuge sopravvissuto, anche se separato, non solo serba tutti i suoi diritti su una quota dell'eredità, ma ha anche un diritto in aggiunta, quello di abitare vita natural durante la casa di famiglia, arredi compresi, se gli era stata assegnata. Quindi, se il disaccordo tra coniugi è definitivo, è sempre meglio tramutarlo in divorzio. Così non si danneggerà altre persone,come un'eventuale altro compagno o compagna di una coppia di fatto, o gli stessi figli nati dalle vecchia o dalla nuova coppia, che potrebbero avere minori diritti ereditari.