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LOCAZIONE DI COSA FUTURA
Per una recente pronuncia della Cassazione, il contratto di locazione di cosa futura è un contratto atipico a cui è applicabile la disciplina della locazione se l'intento perseguito dalle parti contrattuali è quello, proprio della locazione, del conseguimento del godimento della cosa ed il lavoro sia solo il mezzo per produrla. Non si è invece in presenza di un appalto essendo a tal fine irrilevante la previsione di un termine entro cui la cosa (nella specie, la costruzione di edificio) debba venire ad esistenza e dell'obbligo di realizzarla secondo particolari caratteristiche tecniche, trattandosi di elementi compatibili anche con la locazione di cosa futura e, dunque, non determinanti ai fini della qualificazione del contratto come appalto. Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva qualificato quale locazione di cosa futura il contratto in forza del quale veniva pattuito il godimento di una pluralità di fabbricati, che la locatrice si impegnava a costruire, entro un certo termine e secondo caratteristiche concordate, da adibire ad archivi, uffici e magazzini della conduttrice.