LA RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE


Compravendita
Compravendita
La responsabilità extracontrattuale è sancita per ragioni e finalità di interesse generale e deve perciò ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore/venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d'appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acquirente per i gravi difetti, a norma dell'articolo 1669, qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico o da un terzo, ma sotto la sua responsabilità (cfr. Cassazione, sez. II, 22/12/2022 n.37545).